Art. 6.

      1. Nel testamento biologico è contenuta la nomina di un fiduciario cui sono affidate le decisioni previste dalla presente legge.
      2. Il fiduciario, nel caso in cui sopravvenga uno stato di incapacità naturale valutato irreversibile allo stato delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, diviene titolare in vece del paziente dei diritti e delle facoltà di cui alla presente legge.
      3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera del testamento biologico. In mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace.
      4. La correttezza e la diligenza dell'operato del fiduciario sono sottoposte al controllo del medico curante del paziente incapace.
      5. L'attività di controllo del medico curante sulle modalità di adempimento del fiduciario è sollecitata anche attraverso istanza dei prossimi congiunti e dei conviventi del paziente incapace.
      6. Qualora una persona non abbia nominato un fiduciario, diventano titolari dei diritti e delle facoltà di cui alla presente legge i prossimi congiunti e i conviventi del paziente incapace.
      7. Il contenuto del testamento biologico non è considerato, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

 

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